Se c’è una regione fortemente interessata, per ragioni storiche, intensità culturale e presenza di iniziative, alla regolamentazione del terzo settore è sicuramente il Piemonte che ha dato i natali ad iniziative filantropiche di importanza mondiale, che coinvolgono iniziative importantissime nel settore sanitario e socio-assistenziale.
Il 25 giugno, nell’Aula del Senato è stato approvato con 67 sì e 44 astenuti, nessun voto contrario, in via definitiva il disegno di legge sul terzo settore che era già stato approvato dalla Camera lo scorso aprile.
Il testo, integrando quanto già previsto dal Codice del Terzo Settore –(Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. contiene, tra le altre, misure in difesa dei minori più fragili, norme sullo sport dilettantistico e previsioni su donazioni ed eredità anche relativamente alle associazioni del terzo settore.
Il terzo settore è quel sistema sociale ed economico che si affianca sia alle istituzioni pubbliche che al mercato e che interagisce con entrambi per l’interesse delle comunità e dei soggetti fragili. Condivide con il mercato, il fatto di essere composto da enti privati che si muovono in modo autonomo ed indipendente; con le istituzioni pubbliche, condivide le finalità e lo svolgere attività di interesse generale. Il mix che ne deriva genera situazioni operative originali in grado di offrire soluzioni in diversi ambiti, dall’erogare servizi sanitari e socio-assistenziali, all’assistenza alle persone con disabilità, alla tutela dell’ambiente, all’animazione culturale. Spesso gestiscono direttamente servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.
Si può affermare che il Terzo settore, in Piemonte, esiste da secoli (forse gli antenati storici di queste iniziative di possono rintracciare nella Confraternite presenti in pressoché tutti i comuni della nostra regione) ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l’avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.
Per far parte del Terzo settore è necessario essere:
- un ente privato che agisce senza scopo di lucro
- svolgere attività di interesse generale (definite dalla legge)
- farlo per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- essere iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore.
Agire senza scopo di lucro, non significa automaticamente non perseguire profitti ma, una volta ottenuti, occorre reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti. Ne discende che fanno parte degli enti del terzo settore anche imprese sociali, cooperative o semplici associazioni che, tra le loro attività, possono svolgere anche attività commerciali. Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma sta diventando sempre più un propellente per gli equilibri economici dell’Italia, come delle altre nazioni occidentali, laddove esistono ed operano organizzazioni ispirate da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise.
Nonostante le possibili affinità con il non profit, il Terzo settore rappresenta un perimetro ben definito di enti sottoposti a regole precise definite ed aggiornate con i recenti provvedimenti. Infatti non tutti gli enti non profit possono entrare a far parte del Terzo settore. Fanno parte del terzo settore
- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso (SOMS);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Non fanno parte del terzo settore per disposizione di legge, i sindacati, i partiti e le fondazioni di origine bancaria.
Al Terzo settore, per l’importanza e crucialità nei meccanismi sociali consolidatesi nelle nostre società, vengono concessi benefici e agevolazioni, in cambio viene richiesta trasparenza e accountability (che sintetizza la responsabilità sociale di un ente e definisce un codice di condotta etica che incoraggia a sviluppare, mantenere e applicare modelli di comportamento orientati al bene comune).